Come fare per...


Richiesta di nulla osta/autorizzazione

DOVE

Sede: Procura della Repubblica di Viterbo– Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41

Piano: Secondo - Stanza n. 39

Telefono: 0761.351262

Fax: 0761.354458

 

Orari: Mercoledì e Giovedì  dalle ore 10:00 alle 12:00;

        

ATTENZIONE! Non è possibile depositare gli atti tramite PEC e Mail.

Eventuali modifiche all’atto apportate a mano dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di tutte le parti e dei difensori.


INFORMAZIONI GENERALI

L’art. 6, c. 1 D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla l. 162/2014) introduce l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati “per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio” e prevede che il Procuratore della Repubblica proceda ad un controllo degli accordi conclusi, rilasciando a tal fine un provvedimento di nulla osta/autorizzazione.


NULLA OSTA (In Assenza Di Figli Minori, Figli Maggiorenni Incapaci O Portatori Di Handicap Grave Ovvero Economicamente Non Autosufficienti)

REQUISITI:

a)assistenza di almeno un avvocato per parte;

b)sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato per parte;

c)certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati;

d)assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero non economicamente autosufficienti, (ATTENZIONE! Da dichiarare anche nell’accordo);

DICHIARAZIONI:

e)di aver tentato di conciliare le parti;

f)di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;

g)del rispetto dell’art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense;

h)di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;

i)di dichiarare che eventuali trasferimenti patrimoniali sono stati necessari al fine della risoluzione della crisi coniugale;

ALLEGATI:

1)    numero tre copie dell'accordo di negoziazione sottoscritte in originale;

2)    copia della convenzione di negoziazione assistita;

3)    procure alla negoziazione (una per ogni difensore)

4)    certificato di residenza dei coniugi;

5)    stato di famiglie dei coniugi;

6)    estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con relative annotazioni;

7)    dichiarazione dei redditi dei coniugi degli ultimi 3 anni (in caso di mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 76 D.P.R. 445/2000)

-       nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio: atto integrale di matrimonio e copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile;

-        nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copi autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;

nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;


AUTORIZZAZIONE (In Presenza Di Figli Minori, Figli Maggiorenni Incapaci O Portatori Di Handicap Grave Ovvero Economicamente Non Autosufficienti)

REQUISITI:

a)assistenza di almeno un avvocato per parte;

b)sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato per parte;

c)certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati;

d)l’indicazione, con le generalità complete, di: figli minori (se portatori di handicap grave precisarlo); figli maggiorenni incapaci; figli maggiorenni portatori di handicap grave, con la descrizione della tipologia di handicap certificata; figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;

DICHIARAZIONI:

e)di aver tentato di conciliare le parti;

f)di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;

g)di aver informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

h)su affidamento e collocamento dei figli;

i)su esplicita previsione dei tempi di frequentazione;

j)su condizioni economiche relative al “mantenimento” dei figli;

k)sulle ragioni per cui si è ritenuto che l’accordo risponde all’interesse dei figli;

l)sulle ragioni che hanno condotto all’adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniali;

m)di dichiarare che eventuali trasferimenti patrimoniali sono stati necessari al fine della risoluzione della crisi coniugale

ALLEGATI:

1)    allegati elencati per il provvedimento di nulla osta;

-        qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave: certificazione sanitaria relativa all’handicap;

-          qualora si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti: autodichiarazione del figlio ;


PROCEDIMENTO

L’accordo dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di conclusione.

Il Procuratore della Repubblica potrà adottare un provvedimento per subordinare l’efficacia del diniego del nulla osta/autorizzazione alla mancata integrazione entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti.

Il diniego di nulla osta determina l’archiviazione del procedimento.

Il diniego di autorizzazione determina la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.

 

Per altre informazioni si rimanda al sito del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Viterbo, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.ordineavvocativiterbo.it/negoziazione-assistita.asp