Come fare per...


Legalizzazione apostille atti pubblici e privati da autenticare per l'estero - rev.1

INFORMAZIONI GENERALI

Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille (in italiano postilla). Questa è una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

E' necessario precisare che la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione gli atti sono formati è competente per gli atti giudiziari e notarili (atti formati da notai, personale giudiziario, direttori degli Istituti penitenziari, ufficiali giudiziari, funzionari del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), Per la legalizzazione di tutti gli atti amministrativi è competente la Prefettura.

Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja occorre la legalizzazione da parte della Procura e, inoltre, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (a pagamento).

AVVERTENZA: Si tenga presente che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, allo scopo consultare la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.


Provvedimento del Procuratore della Repubblica

IL PROCURATORE

Viste le numerose richieste che pervengono a questo ufficio tendenti ad ottenere Apostille o Legalizzazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni; 

Considerato che dette dichiarazioni debbono rispettare la normativa in materia ed in particolare il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45;

DISPONE

che il rilascio di apostille e legalizzazioni relative a dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte esclusivamente davanti a notai dei distretti di Viterbo e Rieti o funzionari del Tribunale di Viterbo, avvenga solamente per gli atti che rispettino quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45 che di seguito si riportata:

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
    o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualità di studente;
    u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Viterbo, 22 novembre 2021 - Protocollo 1580/21


MODULO

L'interessato deposita alla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale l'atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati. Gli atti legalizzati vengono riconsegnati entro pochi giorni dalla presentazione e non prevedono il pagamento di diritti.
Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja (elenco stati aderenti) occorre la legalizzazione da parte della Procura e, inoltre, il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia (a pagamento).


A CHI RIVOLGERSI

Piano:
Stanza: 13 - Segreteria Generale

Telefono: 0761/352591 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00