Il certificato del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro contiene le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T.U.).
In data 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato.
Per gli stessi fini, alle Pubbliche Amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U..
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.