Come fare per...


Certificato Carichi Pendenti - rev.1

INFORMAZIONI GENERALI

Il Certificato dei carichi pendenti riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati rilasciati dall’Ufficio del Casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Dal primo gennaio 2012, nel caso in cui i certificati vengano richiesti per essere prodotti a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (ad esempio certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione della cittadinanza italiane ecc) non dovranno più essere richiesti a questo Ufficio.

Infatti, l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 prescrive che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato dei carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale; di conseguenza, i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La ratio della norma introdotta con la modifica è quello di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche , assicurazioni, sportelli postali ecc…) purché questi vi acconsentano.

Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.


A CHI RIVOLGERSI

Il certificato dei carichi pendenti per uso amministrativo va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza.
Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio del Lazio.
La Procura per i Minorenni si trova a Roma, in via dei Bresciani n.32.

L'Ufficio del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia di Viterbo  - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, in via Falcone e Borsellino n.41, piano terra.

Telefono: 0761/351031 – 0761/351032
E-mail: casellario.procura.viterbo@giustiziacert.it
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.

Per il certificato dei carichi pendenti occorrono:

  • 1 marca da bollo da 16,00 euro;
  • 1 marca di diritti di cancelleria da 3,92 euro

Il ritiro avviene dopo 3 giorni lavorativi.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre altresì allegare:

  • Una busta preventivamente affrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).


CASI DI ESENZIONE DA BOLLI E/O DIRITTI

Nelle ipotesi di seguito indicate il rilascio del certificato è esente da marche da bollo e/o pagamento di diritti:

  • Atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato ( art. 8 Legge n. 266/1991)
  • Atti, documenti, istanze delle O.N.L.U.S. (art. 27 bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
  • Controversie di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria (art. 10 Legge n. 533/1973)
  • Corsi di formazione professionale (art. 3 Legge n. 127/1997)
  • Domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 Disp. att. C.P.P.)
  • Pratiche di divorzio e separazione (art. 19 Legge n. 174/1987)
  • Procedimento ammesso al gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. n. 115/2002)
  • Procedura per il conseguimento di borse di studio (art 11 Tab. B, D.P.R. n.642/1972)
  • Procedure di adozione affidamento minori, affiliazione (art. 82 legge n. 184/1983)
  • Ricorso avverso diniego ricongiungimento familiare stranieri (art. 28 P.6 Legge n. 40/1998)
  • Tutela dei minori e degli interdetti (art. 13 Tab. B, D.P.R. n. 6542/1972)

TERMINI PER IL RILASCIO

Certificato NON URGENTE (richiesto allo sportello oppure on-line): rilascio dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta.